Piano regolatore generale comunale




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Il piano regolatore generale comunale (in sigla PRGC), nell'ordinamento giuridico italiano, è uno strumento urbanistico che regola l'attività edificatoria all'interno di un territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, ai sensi di legge. Può essere adottato comunemente da più comuni; in questo caso si parla di piano regolatore generale intercomunale.




Indice






  • 1 Cenni storici, struttura e contenuti


  • 2 Caratteristiche


    • 2.1 Elaborati


    • 2.2 Piani attuativi




  • 3 Procedimento per l'adozione


  • 4 Legislazione regionale


  • 5 I primi piani regolatori


  • 6 Bibliografia


  • 7 Voci correlate


  • 8 Collegamenti esterni





Cenni storici, struttura e contenuti |


L'istituto del piano regolatore venne introdotto normativamente dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed era costituito da due parti:



  • un piano regolatore edilizio, il cui ambito d'intervento era il perimetro della città esistente;

  • un piano d'ampliamento, il cui ambito era il circondario esterno.


Le caratteristiche principali del PRG erano:



  • è uno strumento che si può realizzare solo per i comuni con popolazione superiore alle 10.000 unità. Tali comuni devono fare apposita e motivata richiesta;

  • è esteso al solo territorio urbano, nella campagna non si ha pianificazione;

  • è direttamente attuativo, non ha bisogno di un ulteriore livello di attuazione;

  • ha durata limitata nel tempo di 25 anni;

  • la sua entrata in vigore ha dichiarazione di pubblica utilità;

  • ha veste di tipo iconico, dettaglio fino alla scala architettonica, con la sua morfologia architettonica.


La legge 17 agosto 1942 n. 1150 introdusse un nuovo tipo di piano regolatore con una radicale trasformazione delle sue caratteristiche:



  • ne mutò il nome in "piano regolatore generale" ed è esteso all'intero territorio comunale;

  • è obbligatorio per comuni più importanti compresi in un elenco redatto dal ministero dei lavori pubblici (funzione che passerà alle Regioni con il DPR 15 gennaio 1972, n. 8);

  • non è direttamente attuativo, necessita di un ulteriore livello di attuazione;

  • non ha scadenza, così facendo si escludono vuoti normativi;

  • ha veste simbolica, i simboli fanno riferimento alla tipologia di fabbricazione sull'area.


Sulla base della normativa urbanistica del 1942 la dottrina è solita distinguere tra zonizzazioni e localizzazioni:



  • le zonizzazioni indicano la divisione del territorio in aree di carattere omogeneo: esse incidono sul regime giuridico dei beni nel senso che l'edificazione, che secondo la dottrina tradizionale inerisce al diritto di proprietà, è soggetta ad una disciplina di carattere pubblicistico a tutela di interessi generali (regime di altezze, volumi massimi ambili in relazione ai lotti edificabili, distanze tra costruzioni e rispetto ai confini ecc.);

  • le localizzazioni si riferiscono alla rete di servizi ed infrastrutture destinate alla generalità dell'utenza: la previsione di nuove strutture dà luogo a vincoli puntuali aventi contenuto sostanzialmente espropriativo.


Il PRG del 1942 nasce come strumento regolatore della crescita urbana ma intorno agli anni settanta divenne strumento di gestione dell'assetto del territorio.


È uno strumento redatto da un singolo comune o da più comuni limitrofi (piano regolatore generale intercomunale) e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce.



  • Finalità: disegnare la crescita delle città, gestione dell'incremento urbano

  • Limiti spaziali: perimetro del territorio comunale

  • Cogenza: obbligatorio per comuni compresi nella lista delle regioni, negli elenchi del Ministero dei Lavori Pubblici e in quelli dichiarati stazioni di cura soggiorno e turismo

  • Validità: infiniti giorni

  • Contenuti principali:

    • rete principale delle infrastrutture


    • zonizzazione del territorio comunale

    • indicazione degli spazi destinati a spazi d'uso pubblico

    • indicazione delle aree destinate a fabbricati d'uso pubblico





Caratteristiche |



Elaborati |



  • 1. Piano di inquadramento territoriale,

  • 2. Stralcio di P.T.C. (Piano territoriale di coordinamento), scala 1:25000

  • 3. Descrizione dello stato attuale, scala 1:25000

  • 4. Progetto di P.R.G. Il P.R.G. è una sorta di progetto architettonico a scala urbana e diventa poi legge. Comprende:

    • Piano di viabilità, scala 1:5000

    • Piano di azzonamento, zonizzazione, scala 1:5000



  • 5. Tavola di delimitazione e computo aree (residenze, attività produttive ed aree ad uso pubblico), scala 1:5000

  • 6. Tavola dei piani attuativi, localizzano le aree oggetto di strumenti attuativi.

  • 7. Edilizia scolastica oggetto del D.M. del 1975, scala 1:5000

  • 8. Norme tecniche di attuazione, consentono la specificazione e il dettaglio della zonizzazione

  • 9. Relazione tecnica illustrativa

  • 10. Stima sommaria dei costi, non prevista dalla legge


Il decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 aggiunse altre due tavole:



  • 11. Zone omogenee oggetto della zonizzazione, perimetrate ed evidenziate

  • 12. Verifica del rispetto degli standards urbanistici.



Piani attuativi |


I piani regolatori possono prevedere l'utilizzo di strumenti più dettagliati per definire i nuovi interventi previsti. I piani attuativi possono essere di vario tipo:




  • piano particolareggiato(P.P.);


  • piano edilizia economica popolare (P.E.E.P.);


  • piano di lottizzazione convenzionata (P.L.C.);


  • piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);


  • piano di recupero (P.d.R.).


I piani attuativi quali P.L.C. e P.d.R. possono essere di iniziativa sia pubblica che privata, mentre i P.P., P.E.E.P., P.I.P., sono esclusivamente pubblici.


Nei bandi per l'assegnazione dei contributi, la regione stabilisce il prezzo massimo al metro quadro, che per legge deve essere inferiore ai valori di mercato. Il comune, quindi sempre in via amministrativa, stabilisce una convenzione con l'operatore economico che offre le case: la convenzione riporta il prezzo effettivo entro questi massimali regionali, nella convenzione sottoscritta con l'operatore che offre le case, e le aree edificabili messe a disposizione a prezzo calmierato dallo stesso comune.


Per evitare che le case costruite in edilizia convenzionata siano poi vendute a prezzi al m² maggiorati rispetto a quello stabilito nei bandi comunali o regionali, e che scontano realmente ai clienti il contributo pubblico, il comune o la regione impongono che per ottenere il pagamento del saldo del finanziamento pubblico, l'operatore economico deve presentare l'attestato di fine lavori, la convenzione sottoscritta con il comune e il rogito di compravendita dell'alloggio (o del contratto di affitto, in caso di immobile destinato alla locazione), accertando che nel rogito siano rispettati i prezzi al metro quadro fissati dal bando regionale e dalle convenzione del comune col costruttore.



Procedimento per l'adozione |


Il P.R.G. inizia il suo iter mediante l'adozione del consiglio comunale. In questo momento i rappresentanti della collettività devono depositare e pubblicare il piano. Le procedure di deposito e pubblicazione sono descritte dalla L.U.N. 1150/1942. Per 30 giorni il P.R.G. deve poter essere visto da tutti mediante affissione all'albo pretorio. Una recente legge stabilisce che la notizia della pubblicazione sia data anche tramite giornali a tiratura nazionale.


Tutto questo tramite una fase preventiva di osservazioni che nascono come contributo che singoli o associazioni possono dare per perfezionare il piano adottato. Possono essere fatte per altri 30 giorni.


Tutte le osservazioni, catalogate in ordine di arrivo, pervenute nei termini di cui sopra sono state oggetto di valutazione da parte dei progettisti del PCS e degli uffici preposti, quindi sottoposte al consiglio comunale. Il consiglio comunale con deliberazione motivata si pronuncerà sull'accoglimento o meno delle osservazioni presentate, entro centottanta giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di cui sopra; con lo stesso atto il consiglio adotta definitivamente il PRG con le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni.


Nei trenta giorni successivi alla delibera di adozione definitiva il PRG verrà trasmesso alla Giunta Regionale la quale si esprimerà sulla conformità del PRG alla normativa sovraordinata (per esempio: PPAR, PIT e PTC). Il parere espresso dalla giunta regionale entro centottanta giorni, qualora favorevole consente al consiglio comunale di approvare il PRG nei successivi sessanta giorni.


Qualora la Giunta Regionale esprimesse dei rilievi in ordine alla conformità del PRG il Comune può:


a) approvare il PRG recependo totalmente i rilievi formulati dalla Giunta Regionale,
b) respingere i rilievi e controdedurre con deliberazione motivata (entro novanta giorni).


Detto atto verrà discusso dalla giunta regionale che nei novanta giorni successivi dovrà esprimere un parere definitivo, che consentirà l'approvazione definitiva del Piano.


Dalla data di adozione della variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore tutti e due gli strumenti urbanistici generali (quello vigente e quello adottato), pertanto per qualsiasi intervento (ad esclusione della manutenzione ordinaria), che comporti la trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio, dovrà essere conforme alle previsioni di tutti e due gli strumenti urbanistici; si applicano infatti le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902.


Qualora le istanze presentate prevedano interventi in contrasto con lo strumento urbanistico generale adottato, il loro iter dovrà essere motivatamente "sospeso" fino alla data di approvazione del nuovo PRG.



Legislazione regionale |


Nella Regione Lombardia è attualmente sostituito dal Piano di governo del territorio (PGT).


Nella Regione Emilia-Romagna è attualmente sostituito dal Piano Strutturale Comunale (PSC) introdotto con la legge regionale 20/2000.


Nella Regione Veneto è attualmente in vigore la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 che, all'articolo 12, comma 1, prevede "La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI)".


Nella Regione Campania è sostituito dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) introdotto dalla Legge Regionale 16/2004.



I primi piani regolatori |


Solitamente i piani regolatori comunali riguardavano soprattutto le grandi città:




  1. Cagliari (piano Cima del 1861)


  2. Firenze (piano Poggi del 1865)


  3. Roma (piano Viviani del 1873 e del 1882, piano Saintjust-Nathan del 1909)


  4. Catania (piano Gentile Cusa del 1879)


  5. Milano (piano Beruto del 1884, piano Pavia-Masera del 1912)


  6. Palermo (piano Giarrusso del 1885)


  7. Napoli (piano di risanamento del 1885, piano De Simoni del 1914)


  8. Bologna (piano regolatore del 1889)



Bibliografia |




  • Il fondo fotografico del Piano Regolatore di Roma 1883 - La Visione Trasformata, Gangemi, Roma 2002.


  • Vezio De Lucia, Il nuovo piano regolatore di Roma e la dissipazione del paesaggio romano, Meridiana : rivista di storia e scienze sociali. N. 47 48, 2003 (Roma : Viella, 2003).

  • Salvatore Malerba, Norme tecniche di attuazione urbanistica, Quattrosoli, Palermo 2003.



Voci correlate |



  • Comune italiano

  • Edilizia residenziale pubblica

  • Legge 25 giugno 1865, n. 2359

  • Piano regolatore generale intercomunale

  • Piano per gli insediamenti produttivi

  • Piano strutturale

  • Piano urbanistico comunale

  • Piano di governo del territorio

  • Programma pluriennale di attuazione

  • Standard (urbanistica)

  • Zonizzazione

  • Zona 167



Collegamenti esterni |






  • Piano regolatore generale comunale, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata

  • Il 150º anniversario del piano Cima per Cagliari, primo piano regolatore dell'Italia unita., su progettazioneurbana.it.






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