Camera dei deputati del Regno di Sardegna













































Camera dei deputati
del Regno di Sardegna
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Camera dei Deputati 1848.jpg
L'aula della Camera dei Deputati nel 1848
Stato
Regno di Sardegna Regno di Sardegna
Tipo
Camera bassa del Parlamento del Regno di Sardegna
Istituito 4 marzo 1848
Operativo dal 8 maggio 1848
Soppresso 17 marzo 1861
Successore Camera dei deputati del Regno d'Italia
Numero di membri 204
Sede Torino
Indirizzo
Palazzo Carignano, Piazza Carlo Alberto

La Camera dei deputati del Regno di Sardegna era l'organo legislativo che, insieme al Senato Subalpino, formava il Parlamento del Regno di Sardegna.




Indice






  • 1 Lo Statuto Albertino


  • 2 Elezione dei membri e legislature


  • 3 Il ruolo politico della Camera


  • 4 Presidenti (1848-1860)


  • 5 Note


  • 6 Bibliografia


  • 7 Voci correlate


  • 8 Collegamenti esterni





Lo Statuto Albertino |



Lo Statuto Albertino, che trasformava la monarchia sabauda da assoluta a costituzionale, istituiva con l'art. 3 il Senato (di nomina regia) e la Camera dei deputati (elettiva):


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«Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati»




Negli artt. dal 39 al 47 le norme che regolavano la Camera:






«...



39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

40. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

42. I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un deputato durante la sessione della Camera, come pure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.


...»




Negli artt. dal 48 al 64 le norme comuni con il Senato:






«...



48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori di tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna indennità.

51. I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità di voti.

55. Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d’età ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna Deputazione, né sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli d’ammessione dei proprii membri.

61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.


...»




Elezione dei membri e legislature |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Legislature del Regno di Sardegna.

Le elezioni per la Camera dei deputati si effettuavano a scrutinio uninominale a doppio turno, a suffragio ristretto secondo la legge n. 680 del 17 marzo 1848 (e successive modifiche). Questo sistema elettorale portava al voto circa il 2,00% della popolazione residente. Il Regno era diviso in collegi e per ogni collegio veniva eletto un solo deputato. Il numero dei membri della Camera (e quindi dei colleghi elettorali), tra il 1848 e il 1861, varierà più volte visto che la legge elettorale prevedeva un numero di deputati variabile in base alla popolazione. Le varie annessioni che porteranno all'unità d'Italia modificheranno anche il numero degli scranni: dai 204 dell'8 maggio 1848 ai 443 del 18 febbraio 1861.


Le legislature del Parlamento del Regno di Sardegna furono sette. L'VIII, è riconosciuta dagli storici come la prima del Regno d'Italia anche se fu aperta ufficialmente il 18 febbraio 1861, un mese prima della proclamazione del 17 marzo.



Il ruolo politico della Camera |


Il bicameralismo, previsto perfetto, si sviluppò in realtà come "zoppo", con prevalenza politica della camera bassa. I progetti di legge potevano essere promossi dai ministri, dal governo, dai parlamentari, oltre che dal Re. Per diventare legge dovevano essere approvati nello stesso testo da entrambe le Camere, senza ordine di precedenza (a parte quelle tributarie e di bilancio che dovevano passare prima per la Camera dei deputati) e dovevano essere munite di sanzione regia. Le due Camere ed il Re rappresentavano perciò per lo Statuto i “tre poteri legislativi”: bastava che uno di essi fosse contrario e per quella sessione il progetto non poteva più essere riprodotto. L'art. 9 dello Statuto prevedeva l'istituto della proroga delle sessioni.


Se Carlo Alberto con lo Statuto istituiva una monarchia costituzionale pura, nella quale, cioè, il Governo era nominato dal Re e rispondeva solo a lui, con Cavour il Governo fu indotto a cercare il sostegno politico della Camera dei deputati. Tale processo evolutivo segnò il passaggio ad una monarchia costituzionale di tipo parlamentare, fondata sull'istituto della fiducia. Il delicato gioco di equilibri tra il Re, il Governo e il Parlamento dette luogo anche a episodi di forte contrasto tra la Camera e il Senato, visto che quest'ultimo assunse un ruolo decisamente conservatore, in difesa delle prerogative reali[1].



Presidenti (1848-1860) |


























































































































Presidente
(Nascita-Morte)
Collocazione politica
Mandato
Leg.

Inizio

Fine



Vincenzo Gioberti iii.jpg

Vincenzo Gioberti
(1801-1852)

Neoguelfismo
16 maggio 1848
29 luglio 1848

I
18 ottobre 1848
16 dicembre 1848



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Lorenzo Pareto
(1800-1865)

Mazzinianesimo
9 febbraio 1849
30 marzo 1849

II
13 agosto 1849
20 novembre 1849

III



Pier Dionigi Pinelli iii.jpg

Pier Dionigi Pinelli[2]
(1804-1852)

29 dicembre 1849
19 novembre 1850

IV
23 novembre 1850
27 febbraio 1852
4 marzo 1852
25 aprile 1852



Urbano Rattazzi-lookingleft.jpg

Urbano Rattazzi
(1808-1873)

Sinistra storica
11 maggio 1852
27 ottobre 1853



Carlo Bon Compagni.jpg

Carlo Bon Compagni di Mombello
(1804-1880)

16 novembre 1853
21 novembre 1853
26 dicembre 1853
29 maggio 1855

V
14 novembre 1855
16 giugno 1856



Carlo Cadorna iii.jpg

Carlo Cadorna
(1809-1891)

8 gennaio 1857
16 luglio 1857
16 gennaio 1858
14 luglio 1858

VI



Urbano Rattazzi-lookingleft.jpg

Urbano Rattazzi
(1808-1873)

Sinistra storica
12 gennaio 1859
21 gennaio 1860
7


Giovanni Lanza iii.jpg

Giovanni Lanza
(1810-1882)

Destra storica
10 aprile 1860
17 dicembre 1860
(in carica fino al 7 marzo 1861)

VII




Note |




  1. ^ Da La storia del Senato, su senato.it. URL consultato il 13 aprile 2012.


  2. ^ Deceduto durante il mandato.



Bibliografia |


  • Francesco Bartolotta (a cura di), Parlamenti e governi d'Italia dal 1848 al 1970, Roma, Vito Bianco Ed., 1971.


Voci correlate |



  • Parlamento del Regno di Sardegna

  • Senato del Regno di Sardegna

  • Legislature del Regno di Sardegna

  • Deputati del Regno di Sardegna

  • Governi del Regno di Sardegna

  • Camera dei deputati del Regno d'Italia



Collegamenti esterni |


  • Portale storico della Camera dei deputati, su storia.camera.it. URL consultato il 13 aprile 2012.

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