Società cooperativa









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Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta[1].


Fino al 2001 il codice civile della Repubblica Italiana prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre dal 2001 con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa con la stessa operatività: con la riforma del diritto societario l'istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è prevista la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.


Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.




Indice






  • 1 Caratteri peculiari


    • 1.1 Funzione sociale


    • 1.2 Lo scopo mutualistico


      • 1.2.1 La prevalenza mutualistica




    • 1.3 Il voto capitario


    • 1.4 Altre peculiarità


    • 1.5 Il prestito sociale




  • 2 Struttura giuridica


  • 3 Tipologie di cooperative


  • 4 Note


  • 5 Bibliografia


  • 6 Voci correlate


  • 7 Altri progetti


  • 8 Collegamenti esterni





Caratteri peculiari |



Funzione sociale |


A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.



Lo scopo mutualistico |


La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.


L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.



La prevalenza mutualistica |


Fondamentale è la distinzione tra



  • cooperative a mutualità prevalente, tra le quali una categoria a parte sono le cooperative sociali

  • cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse"


In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (art. 2512):



  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.


Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).


Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.


Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.



Il voto capitario |


Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio.
Ai soci cooperatori persone giuridiche tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque), e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori. A particolari condizioni, e sempre se è previsto dallo Statuto, possono essere assegnati più voti (ma non oltre 5) anche alle persone fisiche.


È possibile il voto per delega. Generalmente vengono delegati altri soci, tuttavia, nell'ambito di un'attività di impresa familiare, si può delegare un familiare ma solo se collabora nell'attività della stessa impresa familiare.



Altre peculiarità |


Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma).


Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:



  • il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524);

  • il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).


La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).


Il Codice Civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro capite: € 25,00. Nelle società per azioni, invece, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500,00.



Il prestito sociale |


Per l'esclusivo conseguimento dell'oggetto sociale, la società cooperativa (esclusa la cooperativa di credito) può raccogliere finanziamenti (detti "prestiti sociali") tra i propri soci[2] entro l'importo massimo per socio determinato dal relativo Decreto del Ministro del Lavoro[3][4]. Nelle cooperative con meno di 50 soci il massimo globale della raccolta non può essere superiore al triplo del patrimonio (aumentato al quintuplo in caso di idonea garanzia dei soci finanziatori). Il tasso d'interesse massimo non può essere superiore a quello del Buono fruttifero postale aumentato del 2,50%, assoggettato alla normale ritenuta fiscale del 26% annuo.



Struttura giuridica |


Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).


Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche) ; il vincolo della "responsabilità limitata" decade se il numero di soci diventa pari o superiore a 9.


Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):



  • numero dei soci inferiore a venti,

  • attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.


Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (sono persone giuridiche).


Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell'ordinario per determinate categorie di cooperative (es. 200 soci per le banche di credito cooperativo); anche le banche popolari sono costituite in forma cooperativa e rappresentano un ibrido fra gli istituti bancari tradizionali (es. Casse di Risparmio) e le B.C.C. in quanto hanno alcune caratteristiche dell'una (possono essere quotate in Borsa come le banche tradizionali) e alcune caratteristiche dell'altra (voto capitario come per le B.C.C.).



Tipologie di cooperative |










Centro commerciale Porta d'Orvieto Coop Centro Italia


A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:



  • una Cooperativa di credito: in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;

  • una Cooperativa di consumatori: l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di ottima qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci, e più in generale, ai consumatori (un esempio di tale cooperativa possono essere le cooperative consorziate in Coop Italia);

  • una Cooperativa di dettaglianti: lo scopo è unirsi sotto un'unica insegna per occuparsi congiuntamente di acquisti e pubblicità. Questo tipo di associazione permette di risparmiare risorse e di affrontare uniti la concorrenza.

  • una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della Legge 142/2001);

  • una Cooperativa sociale: si tratta di una cooperativa di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (dette di tipo A) o finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come disabili, ex detenuti, ecc.(dette di tipo B);

  • una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;

  • una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di una cooperativa per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.

  • una Cantina sociale: si tratta di una cooperativa che ha lo scopo di vinificare e commercializzare in modo associato il vino prodotto a partire dalle uve conferite dai soci; analogo scopo, in campo lattiero-caseario e oleicolo, hanno le latterie sociali e i frantoi sociali.

  • una cooperativa di secondo grado ovvero un consorzio di cooperative.



Note |




  1. ^ SC Società Cooperativa (Coop)


  2. ^ 1971, n. 127, articolo 12Decreto del presidente della Repubblica 1973, n. 601, articolo 12


  3. ^ comma 6!vig= 1992, n. 59, articolo 21, comma 6


  4. ^ Gianfranco Visconti, La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperative, in Diritto & Diritti, Maggioli, febbraio 2013.



Bibliografia |



  • Che cos'è una cooperativa?, su confcooperative.it.

  • Guida alle cooperative di comunità (PDF), su legacooplombardia.it.

  • Gianfranco Visconti, La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperative, in Diritto & Diritti, Maggioli, febbraio 2013.

  • Costituzione



Voci correlate |



  • Confederazione cooperative italiane

  • Cooperativa sociale

  • Cooperazione


  • .coop, dominio di primo livello generico riservato alle società cooperative

  • Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

  • Movimento cooperativo

  • Ristorno

  • Scopo mutualistico

  • Società (diritto)

  • Società cooperativa europea

  • Unione italiana cooperative



Altri progetti |



Altri progetti



  • Wikizionario

  • Wikimedia Commons





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Collegamenti esterni |






  • Società cooperativa, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


  • Società cooperativa, su Dizionario storico della Svizzera, hls-dhs-dss.ch. Modifica su Wikidata

  • Norme del Codice Civile sulle cooperative, su dossierazienda.it.

  • Legge 381 del 1991. Istituzione delle cooperative sociali, su handylex.org.

  • Legge speciale 59/1992, su fondosviluppo.coop.

  • Norme relative alla posizione del socio lavoratore. Legge 142/2001, su parlamento.it.

  • Norme sulla vigilanza degli enti cooperativi, su parlamento.it.

  • Pagina della Direzione Generale Cooperative nel sito del Ministero Attività Produttive, su minindustria.it (archiviato dall'url originale il 23 giugno 2007).

  • UE.COOP – Unione Europea delle Cooperative, su uecoop.org.

  • Confcooperative, su confcooperative.it.

  • LegaCoop, su legacoop.coop.

  • A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane, su agci.it.

  • UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane, su unci.eu.

  • UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative, su unicoop.it.

  • EURICSE, su euricse.eu.

  • Master in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e Management, mastercoop.it


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