Legge regionale
Una legge regionale, in Italia, è la legge prodotta da un consiglio regionale e messa in vigore nella sola Regione d'Italia nella quale essa è promulgata.
Indice
1 Normativa
2 Procedimento formativo (Iter legis)
2.1 Fase di iniziativa
2.2 Fase istruttoria
2.3 Fase deliberativa
2.4 Fase integrativa dell'efficacia
2.5 Competenza
2.5.1 Competenza esclusiva dello Stato
2.5.2 Competenza concorrente dello Stato e Regioni
3 Legge regionale statutaria
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Normativa |
In Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria.
Procedimento formativo (Iter legis) |
Le leggi regionali seguono un procedimento formativo articolato attraverso diverse fasi:
- fase d'iniziativa;
- fase istruttoria;
- fase deliberativa;
- fase integrativa dell'efficacia
Fase di iniziativa |
Il potere di presentare un disegno di legge all'approvazione del Consiglio Regionale spetta:
- ai singoli consiglieri regionali;
- alla Giunta Regionale;
- ai consigli provinciali e comunali, ma solo per le regioni a statuto speciale
- o su proposta del corpo elettorale
Fase istruttoria |
Quest'attività è espletata dalle Commissioni Consiliari, in sede referente.
Fase deliberativa |
Quest'attività spetta esclusivamente al Consiglio Regionale.
La legge viene discussa in Consiglio, quindi viene votata articolo per articolo, e infine è votata nel suo complesso, con la votazione finale.
È invece scomparsa la successiva fase che prevedeva l'apposizione del visto da parte del Commissario governativo.
Fase integrativa dell'efficacia |
Dopo che è stata votata, la legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Competenza |
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
La competenza a legiferare può essere:
- esclusiva dello Stato;
- concorrente tra Stato e Regioni;
- residuale delle Regioni;
L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.
Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).
Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.
Competenza esclusiva dello Stato |
La competenza esclusiva dello Stato si esplica sulle seguenti materie:
- organizzazione dello Stato;
- sicurezza dello Stato;
- rapporti internazionali;
politica economica e monetaria;- rapporti tra le persone;
- sulla giustizia;
- sulle politiche sociali;
- sulla tutela ambientale;
- su argomenti residuali, come la determinazione dei pesi e delle misure, o i dazi e le dogane.
- immigrazione
- sistema valutario
Competenza concorrente dello Stato e Regioni |
La competenza concorrente Stato-Regioni si esplica, a titolo esemplificativo, sulle seguenti materie:
- commercio con l'estero;
istruzione;
ricerca scientifica;- ordinamento sportivo;
- porti e aeroporti;
- tutela e sicurezza del lavoro;
beni culturali.
Legge regionale statutaria |
La legge regionale statutaria, nelle Regioni a Statuto ordinario, contiene lo Statuto d'autonomia, modificabile esclusivamente da leggi statutarie. Essa è disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione.
Voci correlate |
- Legge
- Diritto
- Fonti del diritto
- Legge provinciale
- Legge ordinaria
Collegamenti esterni |
Normattiva-il portale della legge vigente è il sito a cura della Repubblica Italiana ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione