Lavoro autonomo




Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall'art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Esso identifica dunque l'attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell'apertura di partita IVA.
Tale tipologia di contratto può prevedere che la conclusione dello stesso avvenga al completamento dell'opera/servizio senza vincolo temporale, oppure può essere a tempo determinato quando è previsto che l'opera o il servizio venga effettuato fino alla scadenza temporale indicata nel contratto stesso. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche tali contratti rientrano tra i cosiddetti contratti flessibili previsti dall'art. 36 del d.lgs 165 del 2001 per i quali è consentita la sottoscrizione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 comma 6 del medesimo testo unico del pubblico impiego che prevede che "per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione". Sempre nell'ambito del pubblico impiego,la cosiddetta "legge Madia" (D.Lgs. 75/2017), al fine di superare fenomeni di precariato, ha previsto la possibilità della stabilizzazione diretta per i soggetti che risultino aver sottoscritto tale tipologia di contratto, o altri contratti flessibili a tempo determinato (circolare Ministero Funzione Pubblica n. 1 del 2018), successivamente al 28 agosto 2015, con una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi otto e che siano stati reclutati con procedure concorsuali; in caso di mancato possesso del requisito del reclutamento a seguito di procedure concorsuali, la medesima legge ha comunque previsto la possibilità di partecipare a concorsi riservati nella misura del 50% dei posti disponibili nella pianta organica dell'Amministrazione.




Indice






  • 1 Caratteristiche


  • 2 Differenze con il lavoro subordinato


  • 3 Voci correlate


  • 4 Collegamenti esterni





Caratteristiche |


Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano le libere professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo. In senso a-tecnico nei lavoratori autonomi di tipo manuale vanno ricompresi i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori-allevatori e, in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori.


Nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell'attività lavorativa in forma non subordinata, ma neanche totalmente autonoma. L'esistenza della tipologia dei "parasubordinati" dà a volte luogo a sovrapposizioni. Un clamoroso esempio è il problema della Gestione Separata dell'INPS .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}[1][collegamento interrotto], che mette insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per esempio, i professionisti non possono avere l'indennità di malattia) e con carichi diversi di contributi. Nel caso dei parasubordinati i contributi dell'INPS sono ripartiti come 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro, mentre nel caso dei professionisti, i contributi sono totalmente a carico dei lavoratori. La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l'aliquota della Gestione Separata dell'INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell'INPS che subiscono un'aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti.


Dal punto di vista fiscale c'è molta differenza tra lavoratore autonomo (ha ritenuta d'acconto e non deve iscriversi alla Camera di commercio) e imprenditore individuale (non ha ritenuta di acconto e deve iscriversi alla Camera di Commercio), anche se l'imprenditore individuale è, a volte, assimilato nel senso comune al lavoratore autonomo.


Con il cosiddetto Jobs Act dei Nuovi Lavori, ddl del 28 gennaio 2016 allegato alla Legge di Stabilità, si introduce:



  • la nullità delle clausole che consentono al committente la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, la disdetta senza preavviso, il pagamento superiore a 60 giorni;

  • si attribuisce al professionista il diritto di utilizzo economico sugli apporti originali o invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento del contratto;

  • gravidanza, malattia e infortunio non sono retribuiti da committente o enti previdenziali, ma fino a 150 giorni sospendono il rapporto di lavoro senza estinguerlo, mentre il lavoratore può sospendere il pagamento dei contributi fino a 2 anni con restituzione a rate;

  • deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale fino ad un massimo di 10mila euro, e dei premi assicurativi o forme di solidarietà per tutelare il mancato o ritardato pagamento delle fatture.



Differenze con il lavoro subordinato |


A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'"obbligazione di risultato" e non di mezzi: egli cioè garantisce al committente del lavoro il raggiungimento di determinati risultati entro una certa scadenza temporale.


Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha dunque vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto di servizio stipulato col committente.


Il concetto di mancanza di subordinazione si comprende meglio se si pensa a quelle categorie di lavoratori autonomi che, per definizione, non hanno committenti ma, più propriamente, clienti, come i commercianti.



Voci correlate |



  • Lavoratore

  • Lavoro subordinato

  • Lavoro parasubordinato

  • Contratto a progetto

  • Precariato



  • Open book nae 02.svg Questa voce è inclusa nel libro di Wikipedia Diritto del lavoro.


Collegamenti esterni |






  • Lavoro autonomo, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


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