Diritto canonico







Graziano (giurista) (1140)






Il diritto canonico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna.


Si applica altresì come diritto statuale proprio all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.




Indice






  • 1 Storia


    • 1.1 Periodo pregrazianeo: primo millennio


    • 1.2 Periodo classico: XII-XVI secolo


    • 1.3 Periodo moderno: XVII-XIX secolo


    • 1.4 Periodo contemporaneo: dal XX secolo




  • 2 Caratteristiche


  • 3 Terminologia


  • 4 Le fonti


  • 5 Eccezioni e particolarità


  • 6 Note


  • 7 Bibliografia


  • 8 Voci correlate


  • 9 Altri progetti


  • 10 Collegamenti esterni





Storia |



Periodo pregrazianeo: primo millennio |


Questo periodo comprende il primo millennio di vita della Chiesa cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura centrale di Graziano. Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale.


Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto ebraico. Proprio perché siamo alla presenza di una legge rivelata da Dio, bisogna parlare di una legge di "Alleanza". Il decalogo, ossia i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai, sono la base fondamentale. Insieme al decalogo, erano stati elaborati altri precetti. Il problema, a livello giuridico, è che precetti e legge erano messi tutti sullo stesso piano, non garantendo una gerarchia. Successivamente, oltre agli Atti degli apostoli, che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, s'inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come quelli di Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento (filosofico e non) della fede e dei vari principi morali.


Col formarsi di Chiese particolari e forme continuamente diverse di riti e liturgie a seconda dei luoghi, specialmente in Medio Oriente, sorsero le divisioni territoriali, le figure dei Vescovi, che cominciarono a intraprendere una prima forma di legislazione religiosa locale, e soprattutto si cominciarono a importare vari istituti di diritto romano. Dal IV secolo importanti sono i Concili ecumenici, che fissano i vari dogmi della fede cristiana e le varie regole giuridiche (i "canoni" appunto), raccolte in decisioni conciliari. Con l'andar del tempo, sempre durante i primi secoli, nascono numerose controversie giuridico-disciplinari, fra varie Chiese, o fra membri della stessa Chiesa, e si sente il bisogno di ricorrere a un arbitro che dirima le questioni spinose. Nasce quindi il ricorso al Vescovo di Roma, come ultimo appello.


Nascono le Decretali pontificie: la prima è quella di Papa Siricio I nel 385, che scrive a un vescovo spagnolo come comportarsi con l'Arianesimo. Quando queste Decretali cominciano ad essere raccolte nascono le Collectiones, che riportano in ordine temporale, le disposizioni e le parti normative. A Roma si forma la prima collezione completa e universale, fatta da Dionigi il Piccolo e chiamata Collectio Dionysiana, tra il 498 e il 514. Fra il 629 e il 636 abbiamo la Collectio Isidoriana, perché attribuita a Isidoro di Siviglia, anche se pare che tale opera non sia di sua produzione, rimane ai fini del Diritto canonico un'opera importante, perché completa la Collectio Dionysiana, con la novità assoluta di raggruppare gli argomenti non più per data ma per tema, con un vero e proprio indice analitico, che ne facilita la consultazione. Nel 774 Papa Adriano I ordina una collezione che verrà ricordata come Collectio Hadriana, ritenendo indispensabile, sotto la pressione delle invasioni barbariche, dare fondamento giuridico ufficiale all'azione della Chiesa.


Con la dominazione dei Franchi nell'Italia vediamo una nuova evoluzione. Le norme della Chiesa non erano tutte scritte, ma molte, secondo il modo del diritto romano, erano affidate alla Consuetudine. I Franchi, non capendo questo modus operandi, vogliono che ogni norma venga fondata su base scritta, non dando alcun valore alla consuetudine. In questo periodo nascono appunto le Decretali dello Pseudo-Isidoro, nelle quali è anche contenuta la falsa donazione di Costantino, tale opera però oltre ai falsi mette per scritto molte norme che da secoli erano consuetudinarie.



Periodo classico: XII-XVI secolo |


Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso Decretum Gratiani: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti. Fino a quel momento, infatti, il diritto canonico era solo un insieme di leggi, alcune norme potevano apparire in contrasto con altre. Tale opera entrerà a far parte del Corpus Iuris Canonici.


Successivamente, in coincidenza col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata). Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento, che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima.


Nel 1582, dopo il concilio di Trento, siccome ci sono tante edizioni del Corpus, il Papa dà mandato ad una commissione dal punto di vista filologico di giungere ad una edizione corretta ma non ufficiale. Si costituisce il collegio dei correctores romani. Giovan Paolo Lancellotti scrisse poi un manuale di diritto canonico con la richiesta che la Santa Sede lo adottasse per via ufficiale. La richiesta fu bocciata, ma il testo fu comunque inserito come appendice in varie edizioni, perché fu ritenuto didatticamente e praticamente utile e facile da consultare.


Il corpus desterà grande interesse accademico e scientifico, tanto che il 1500 è il periodo d'oro del diritto canonico classico, grazie all'opera dei decretalisti, commentatori del diritto canonico, da non confondersi con i decretisti, studiosi del Decretum gratiani.



Periodo moderno: XVII-XIX secolo |


Questo periodo è caratterizzato da un forte e sempre maggiore accentramento del potere in seno a Roma a discapito delle Chiese particolari e locali: una tendenza, a dire il vero, iniziata già nel XVI secolo, e naturale reazione al fenomeno protestante, che toglie tutte le autonomie che non siano strettamente necessarie alle chiese particolari per mantenere salda l'unità della Chiesa.


Sorge anche un rapporto sempre maggiormente conflittuale con gli Stati temporali, che porta al periodo del cosiddetto giurisdizionalismo, dove i canonisti si sforzano di affermare che la Chiesa e lo Stato, nei loro ambiti, siano due società perfette, e che la prima ha diritto e necessità di tutte le sue libertà, specialmente la non soggezione alla realtà politica. È dopo la Rivoluzione francese che il distacco si compie definitivamente tra le due realtà e che il diritto canonico si scinde definitivamente da quello secolare: gli Stati non danno più sostegno alla Chiesa (cosiddetto separatismo), che si trova a dover codificare da sola le proprie regole.


L'aspetto giuridico della Chiesa è un grande mare magnum. Anche il diritto civile si presentava similmente. È proprio nel diritto civile che sorge il dibattito che avrà ripercussioni in ambito canonico con l'esigenza di creare un unico codice. Opinione degli illuministi: mito di un unico diritto per avere la certezza assoluta. A questa idea, l'imperatore capisce che un sistema così vasto rende difficile l'opera autocratica dell'imperatore, per cui, per concentrare nelle mani del sovrano, nasce nel 1804 la legge di Napoleone Bonaparte: il CODICE CIVILE, che sostituisce tutto il codice francese. L'idea del codice piacque molto e in tutta Europa fiorirono i codici civili, tranne in Inghilterra, che non ha codice e rimane col suo sistema amplissimo di regole.


Papa Pio IX segna la svolta della Chiesa. Pur avendo perso il potere temporale, non ha alcuna pretesa di ricostruirlo, pertanto la Chiesa si rivolge quasi esclusivamente alla spiritualità e alle opere di carità. La Santa Sede, dal punto di vista giuridico, rimane isolata dagli altri prima del 1929. Durante il Concilio Vaticano I si discute circa la riforma del diritto canonico, e la maggior parte degli intervenuti è a favore della codificazione stessa. Altri sono contrari, perché vedono la codifica del diritto come una subalternità all'illuminismo e alla concezione napoleonica, che andava contro la Chiesa e che sembrava sminuire la consuetudine. Non viene però presa al riguardo alcuna decisione.



Periodo contemporaneo: dal XX secolo |


Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione del diritto canonico dagli ordinamenti statali, papa Pio X costituisce una pontificia commissione a cui partecipa anche Franz Xaver Wernz (1904-1917) e papa Benedetto XV promulga il nuovo codice del 1917 col nome di Piano Benedettino. Pietro Gasparri fa la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice. Benedetto XV dà vita alla Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l'interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dallo stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge.


È papa Giovanni XXIII a dare segnali di voler cambiare e ammodernare il nuovo codice, non adatto più ai tempi. Il nuovo codice, Codex Iuris Canonici, viene promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis), con varie caratteristiche: armonizzazione del diritto sancito nel codice precedente ai vari concili, specialmente al Concilio Vaticano II, allontanamento dai codici secolari (contrario al codice del 1917 che vi si avvicinava notevolmente). Nell'ottobre 2008 Papa Benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo Stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore il 1º gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno.


La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia. Nel luglio 2013 con motu proprio, quale sovrano assoluto, papa Francesco ha provveduto a modifiche della parte penale del diritto canonico, che si applica quasi esclusivamente all'interno dello Stato della Città del Vaticano.



Caratteristiche |


Nonostante ovviamente sia radicato su una religione ben definita, il diritto canonico si discosta molto dalla shari'a islamica o dal diritto ebraico .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}per essere molto vicino al diritto secolare degli stati,[senza fonte] ma allo stesso tempo non assume un'identità statale in quanto è destinato ad una massa di fedeli stanziata in tutto il mondo e non distribuita all'interno d'un territorio ben definito: parallelamente è distante dal concetto di stato, anche perché il diritto canonico proviene ed è diretto ad un altro mondo e non quello terreno. Elemento caratterizzante della legge canonica è quindi la persona.[senza fonte]



Si applica a pieno sia come diritto civile che penale all'interno dello Stato della Città del Vaticano.


«Nella Chiesa il diritto è nato anzitutto, come riconoscono molti, per regolare nelle comunità non tanto la vita tra i singoli membri, che forse all’epoca godeva di una certa idilliaca autoregolamentazione legata alla prossimità dell’evento di Cristo – il fervore doveva essere spropositato specie per via della presenza degli Apostoli nelle varie comunità – quanto piuttosto per stabilire in che modo la comunità come insieme dovesse comportarsi con coloro che avessero commesso errori, leso l’interesse della comunità stessa, minacciandone la sopravvivenza»[1]


In sostanza è costituito da quell'insieme di norme, provenienti direttamente dal papa (come sovrano assoluto), che:



  • creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all'interno del corpo sociale della Chiesa;

  • regolano tali rapporti;

  • organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l'attività;

  • valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.



Terminologia |


La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel Concilio di Nicea (325 d.C.) quando furono trattati i canones disciplinares, ma il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'VIII secolo. Tuttavia nel corso della storia della Chiesa si è parlato spesso anche di ius sacrum, ius decretalium, ius pontificium e ius ecclesiasticum. Dal Concilio Vaticano II il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondanti della Chiesa.


Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un'unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal "diritto divino" che dal "diritto (meramente) ecclesiastico", ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con diritto ecclesiastico la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da quanto indicato con lo stesso nome dagli stati, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo, fanno parte tutti i diritti umani intrinseci alla natura umana stessa; del secondo, tutte le regole manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla Tradizione apostolica.



Le fonti |






Esistono due tipi di fonti nel diritto canonico. Come già accennato, deriva direttamente dalla volontà del papa regnante come sovrano assoluto. Larga parte del "diritto canonico" moderno è stata pubblicata su fonti ufficiali.


Le norme di diritto divino sono ritenute dalla Chiesa di fonte divina (es.: la Rivelazione) e la Chiesa ritiene che siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle di diritto umano scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa cattolica per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il Papa e il Concilio ecumenico.



Eccezioni e particolarità |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Chiesa sui iuris, Comunità missionarie, Vicario apostolico e De Propaganda Fide.






Note |




  1. ^ Löwe Feuerspucker, Necessità e verità del diritto ecclesiale - Breve percorso sui fondamenti della legge nella Chiesa, su Teologia Spicciola.



Bibliografia |



  • Arturo Cattaneo, Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia, 2011

  • Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, Conoscere il diritto canonico, Edizioni Studium, Roma, 2006 ISBN 88-382-3992-4

  • Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di Diritto Canonico, Giappichelli Editore, Torino, 2004 ISBN 88-348-4560-9

  • Velasio De Paolis, La vita consacrata nella chiesa, Marcianum Press, Venezia, 2010

  • Velasio De Paolis, Note di teologia del diritto, Marcianum Press, Venezia, 2014

  • Péter Erdö, Storia delle fonti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia, 2008

  • Carlo Fantappié, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2011

  • Guido Giustiniano, Transessualità, matrimonio e diritto canonico, Laurenziana, Napoli, 1997

  • Guido Giustiniano, Ius et Munera, Laurenziana, Napoli, 1997

  • Matteo Lamacchia, Profilo storico del Codex Juris Canonici nel centenario della sua pubblicazione (1917–2017), in «Eunomia - Rivista semestrale di storia e politica internazionali», Anno VI n.s., numero 2, dicembre 2017, ESE - Salento University Publishing, pp. 661-692, ISSN: 2280 8949

  • Luciano Musselli, Mario Tedeschi, Manuale di diritto canonico, Monduzzi, Bologna, 2006, ISBN 88-323-6026-8

  • Javier Otaduy, Lezioni di diritto canonico - Parte Generale, Marcianum Press, Venezia, 2011

  • Bruno Fabio Pighin, Diritto sacramentale, Marcianum Press, Venezia, 2006

  • Bruno Fabio Pighin, Diritto penale canonico - Nuova edizione, Marcianum Press, Venezia, 2014



Voci correlate |



  • Codice di diritto canonico

  • Chiesa sui iuris

  • Comunità missionarie

  • Diritto ecclesiastico

  • De Propaganda Fide

  • Matrimonio canonico

  • Quinque compilationes antiquae

  • Tribunali della Curia romana

  • Tribunale della Rota Romana

  • Vicario apostolico



Altri progetti |



Altri progetti



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  • Wikimedia Commons





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Collegamenti esterni |






  • Diritto canonico, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


  • (EN) Diritto canonico, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata


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